Tre nomi, nella storia della giurisprudenza romana, stanno a segnare altrettanti momenti capitali del cammino di questa: Sabino, Giuliano, Papiniano. Sabino rappresenta il diritto elaboratosi, dopo Quinto Mucio e Servio Sulpicio, sopra elementi esclusivamente nazionali, incorrotti da esteriori influenze: e proprio quello a cui, per antonomasia, si dà il nome di prettamente civile. Giuliano, un secolo e mezzo più tardi, coglie il diritto svoltosi ancora su quella medesima base degli organamenti fondamentali di Roma, ma con sviluppo di maturità più complessa e piena, singolarmente per l'agile e varia elaborazione pretoria. Papiniano, finalmente, segna il punto in cui rilassati e disciolti codesti organamenti fondamentali, per le mutate condizioni sociali e politiche e la prevalenza ormai d'esteriori influenze vive e gagliarde, s'afferma anche nel diritto la necessità di configurazioni nuove e informate a nuova libertà di rapporti, e si pronunzia grave e stridente il distacco dal diritto, quale determinato, sulle classiche basi romane, con Giuliano.